Art. 1.
(Modifiche al codice civile).

      1. All'articolo 1117 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il condominio ha capacità giuridica in relazione alla conservazione, al risanamento, all'amministrazione e alla gestione dei beni comuni che lo costituiscono e ad ogni altro atto o adempimento previsto dalla legge e la esercita con le modalità stabilite dall'articolo 1131».

      2. Dopo l'articolo 1119 del codice civile, è inserito il seguente:

      «Art. 1119-bis. - (Complesso condominiale). - Ove uno o più beni tra quelli indicati nell'articolo 1117 siano di proprietà comune a due o più edifici costituenti ciascuno autonomo condominio, il complesso condominiale adotta un regolamento approvato, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, anche da ciascun condominio costituente il complesso. Con il regolamento si può stabilire che all'assemblea del complesso condominiale partecipino gli amministratori e i consiglieri di ciascun condominio del complesso condominiale in rappresentanza del condominio dagli stessi amministrato».

      3. All'articolo 1129 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          b) al terzo comma, le parole: «per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dal termine dell'esercizio»;

          c) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, tenuto presso lo sportello

 

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unico dell'edilizia di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Presso lo stesso sportello sono depositati il regolamento di condominio e il fascicolo di fabbricato ove previsto»;

          d) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

      «La funzione di amministratore può essere svolta da persona fisica e da società. L'amministratore è obbligato a fornire adeguata garanzia assicurativa o a mezzo fideiussione al condominio amministrato.
      Il rendiconto condominiale è redatto in una forma idonea a consentire una chiara verifica delle voci di spesa e di entrata e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste.
      Ogni condomino e conduttore di unità immobiliare ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi.
      Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
      L'assemblea nomina unitamente all'amministratore un consiglio di condominio che è composto da non meno di tre condomini per edifici di oltre nove unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo e, su delega dell'assemblea, quando per qualsiasi causa manchi il legale rappresentante del condominio, può assumere in via provvisoria le funzioni dell'amministratore, anche nel caso di dimissioni di questo o di scadenza dell'incarico senza che l'assemblea abbia provveduto alla nuova nomina».

      4. All'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, le parole: «i due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno la metà».
      5. Al terzo comma dell'articolo 1137 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale termine è di novanta giorni

 

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ove il regolamento di condominio preveda il ricorso a procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altri organismi, ovvero nell'ambito di attività conciliative svolte dalle associazioni di rappresentanza dei proprietari, dei conduttori e degli amministratori».

      6. All'articolo 1138, terzo comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con la stessa maggioranza è modificabile il regolamento anche se redatto e adottato in qualsiasi forma alla costituzione del condominio».